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Friday 17th of May 2024

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Lo statuto

Art. 1 - Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

E' costituita l'Associazione denominata “DON BOSCO 2000” senza fini di lucro con sede a Torino.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi e finalità

L' Associazione ispirandosi ai principi cristiani della carità e del servizio alla pedagogia salesiana, ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo:
a) di impegnarsi cristianamente con stile salesiano negli oratori, nelle
Parrocchie, nei Mondi nei paesi in via di sviluppo a servizio dei ragazzi
e dei giovani più sfortunati;
b) di svolgere iniziative che mirano alla formazione umana e cristiana
dei soci.
L'Associazione potrà compiere qualsiasi attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare idonea al raggiungimento dello scopo associativo e così in via esemplificativa acquistare e vendere beni immobili e diritti reali immobiliari e contrarre mutui concedendo fideiussioni ed ipoteche.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di intervenire sul territorio al fine di svolgere attività di prevenzione primaria al disagio giovanile proponendo e gestendo attività di aggregazione sportive, ludiche, formative, organizzando gite e soggiorni, attività teatrali e musicali. Si propone altresì di curare la formazione di giovani volontari con la formazione di momenti seminariali, convegni, corsi.
Le attività in cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

  

Art. 3 – Risorse economiche

l'Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di iniziative specifiche e documentate
attività e progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzione;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. 
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di marzo successivo.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato e si dividono in:
a) soci fondatori (coloro che anno dato vita all'Associazione);
b) soci ordinari (tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi);
c) soci onorari (sono coloro che pur senza partecipare all'attività ne condividono gli scopi e ne sostengono le iniziative).

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente in seduta ordinaria.
Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata si pronuncia anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde: 
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi
trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) qualora il socio in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
d) qualora il socio svolga attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
e) qualora il socio non osservi le disposizioni del presente statuto.
Esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci dev'essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto, decaduto e escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

Art 6 – Doveri e diritti degli associati 

I soci sono abbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
I soci hanno diritto :
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b)a partecipare all'assemblea con diritto di voto,
c) ad accedere a cariche associative.

Art. 7 – Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.

Art. 8 – L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione nuovi associati;
g) delibera in merito alle operazioni mobiliari, immobiliari e di finanziamento.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, dal Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute al Presidente del Comitato Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto tra i presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei soci.
La seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno della prima; l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiori a cinque e non superiore a tredici nominati dall'assemblea dei soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'interno Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.
il Comitato Direttivo nomina nel suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario.
Al Comitato Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b) predisporre il bilancio;
c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
spettanti all'assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza
dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro eletto in quel
momento dal comitato.
Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga opportuna o quando ne sia fatto richiesta da almeno quattro dei suoi membri comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni aspettano al Vice presidente anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi di cui l'articolo 2 (due) del presente statuto.

Art. 12 – Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci che provvederà alla nomina dei liquidatori.
Il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni di volontariato operanti nello stesso settore di intervento.

Art. 13 – Norma fiscale

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
IN ORIGINALE FIRMATO:
ANDREA TORRA – 
GIUSEPPE GIANNELLI Notaio
 

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